Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 15/06/1959 n. 393

Art. 15 - Segnalazione dei passaggi a livello Le barriere dei passaggi a livello debbono essere dipinte esternamente a strisce bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Alle barriere possono essere aggiunte una o più luci rosse, una delle quali in corrispondenza dell'estremità libera se trattisi di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia. Qualora le barriere dei passaggi a livello siano manovrate a distanza e non siano visibili per la loro ubicazione dal posto di manovra, i passaggi stessi debbono essere provvisti di un dispositivo di segnalazione acustica, eventualmente integrato con altro ottico, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere. In caso di guasti di meccanismi di chiusura dei passaggi a livello le barriere sono sostituibili con uno più cavalletti che possono anche non chiudere tutta la carreggiata. I cavalletti debbono essere dipinti a strisce bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Le barriere sono altresì sostituibili con una bandiera rossa di giorno o con una luce rossa, manovrate dall'addetto alla custodia del passaggio a livello. I passaggi a livello senza barriere debbono essere segnalati nella immediata vicinanza dalla strada ferrata con la croce di sant'andrea, installata a cura e spese dell'esercente la ferrovia. Tale croce deve essere doppia se la linea ha due o più binari. Gli enti proprietari delle strade non hanno diritto a compenso per la eventuale occupazione del suolo. Nei passaggi a livello senza barriere provvisti di segnalazione luminosa, questa indica l'avvicinarsi dei treni mediante due luci rosse lampeggianti alternativamente, accompagnate da un segnale acustico, poste sulla destra della strada, possibilmente sullo stante della croce di sant'andrea. Un'altra luce rossa lampeggiante o altre due luci rosse lampeggianti alternativamente possono essere poste sulla sinistra della strada quando le circostanze lo richiedano. Le luci possono essere rese visibili dalla parte posteriore. I passaggi a livello provvisti di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia debbono essere muniti della segnalazione luminosa indicata nel precedente comma. Da entrambi i lati dei passaggi a livello senza barriere, esclusi quelli provvisti di segnalazione luminosa, deve essere assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata, tenendo conto in particolare della velocità massima dei treni. Le opere necessarie per assicurare detta visibilità hanno carattere di pubbli- ca utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza, ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. In caso di contestazione decide in via amministrativa il ministro per i trasporti. I conducenti, approssimandosi a un passaggio a livello, debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere gli utenti della strada debbono essere in grado di fermarsi senza impegnare i binari, e, assicuratisi che nessun treno sia in vista, attraversare rapidamente i binari. Gli utenti della strada non debbono attraversare un passaggio a livello quando siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere ovvero funzioni il dispositivo di segnalazione acustica o ottica che avverta della imminente chiusura delle medesime o siano in funzione i mezzi che eventualmente le sostituiscono, né quando siano accese le luci rosse lampeggianti. Chiunque viola le disposizioni dei commi nono e decimo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Chiunque viola le disposizioni del comma undicesimo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Art. 16 - Segnali manuali degli agenti preposti al traffico I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il traffico sono i seguenti:

a) braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella di marcia, per vietare il passaggio;

b) braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di marcia, per consentire il passaggio;

c) un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli effetti ha il valore della luce gialla di cui all'art. 17, lettera c). Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione. Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la pena è dell'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 17 - Segnali luminosi di circolazione Le luci dei semafori installati per regolare il traffico sono di colore rosso, verde e giallo, ovvero soltanto di colore giallo, ed hanno il seguente significato:

a) la luce rossa vieta il passaggio;

b) la luce verde consente il passaggio; DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

c) la luce gialla dopo la verde vieta di oltrepassare il segnale a meno che i veicoli vi si trovino così prossimi, al momento della accensione, che non possano più arrestarsi in condizioni di sicurezza sufficienti prima di avere oltrepassato il segnale stesso;

d) la luce gialla lampeggiante prescrive di usare prudenza e diminuire la ve locità. Qualora la luce rossa sia integrata da frecce verdi i conducenti di veicoli che si trovano in una determinata fila debbono seguire la direzione indicata dalla freccia. La luce rossa può inoltre essere integrata da speciali segnali luminosi per consentire determinati passaggi di trams anche la luce verde può essere integrata da speciali segnali luminosi per vietare determinati passaggi di trams. Speciali segnali luminosi possono essere riservati ai pedoni. I limiti dei salvagente, coppe giratorie e simili, posti sulla carreggiata, possono essere segnalati con luci gialle o dispositivi a luce riflessa gialla; debbono essere segnalati quando l'illuminazione pubblica non li renda visibili. I margini della carreggiata possono essere segnalati con dispositivi a luce riflessa: rossa quella di destra e bianca quella di sinistra. Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 18 - Divieto di segnali diversi Sono vietati sia l'impiego di segnali diversi da quelli prescritti, sia l'applicazione di segnali in modo diverso da quello prescritto.

Art. 19 - Norme di attuazione in materia di segnalazione stradale Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i segnali stradali, i segni sulla carreggiata e i tipi dei semafori; le caratteristiche e le modalità di applicazione della segnalazione stradale. Titolo III Veicoli in generale Capo I Definizione e classificazione dei veicoli

Art. 20 - Definizione dei veicoli Ai fini delle presenti norme si intendono per veicoli le macchine guidate dall'uomo e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste di motore per uso di bambini o invalidi.

Art. 21 - Classificazione dei veicoli I veicoli si distinguono in:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) ciclomotori;

e) motoveicoli;

f) autoveicoli;

g) filoveicoli;

h) rimorchi;

i) macchine agricole;

l) carrelli;

m) macchine operatrici.

Art. 22 - Veicoli a braccia e a trazione animale I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo. I veicoli a trazione animale, a ruote o pattini, si distinguono in:

a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;

b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;

c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agrarie.

Art. 23 - Velocipedi Velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione muscolare per mezzo di pedali o analoghi dispositivi.

Art. 24 - Ciclomotori Ciclomotori sono i veicoli a motore con due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

a) cilindrata fino a 50 cmc;

b) potenza fino a cv 1,50;

c) peso del motore fino a kg 16;

d) capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 km all'ora. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel precedente comma, sono considerati motoveicoli.

Art. 25 - Motoveicoli I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cmc con due o tre ruote, si dividono in:

a) motocicli e motocarrozzette: veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;

b) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

c) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;

d) motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lun ghezza e metri 2,50 di altezza. Il peso complessivo a pieno carico di un mo toveicolo non può eccedere 25 quintali.

Art. 26 - Autoveicoli Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, si dividono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;

e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;

f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;

g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice;

h) autoarticolati complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio, destinati ai trasporti indicati nelle lettere d) e f);

i) autosnodati: veicoli costituiti da più elementi, dei quali uno motore, tutti atti al carico permanentemente e non rigidamente collegati.

Art. 27 - Filoveicoli I filoveicoli, consistenti in veicoli a motore elettrico alimentato per contatto con una linea aerea esterna e non vincolati da rotaie, si dividono in:

a) filobus: veicoli destinati al trasporto di persone;

b) filocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;

c) filoveicoli per trasporto di persone e di cose;

d) filoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26.

Art. 28 - Rimorchi I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporto di persone e di cose;

d) rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. I carrelli-appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati da autoveicoli, si considerano parti integranti di questi. Il rimorchio costruito in modo tale che da parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, è denominato semirimorchio.

 

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